Art. 1.

      1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i fabbricati di proprietà delle cooperative agricole e dei loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e all'articolo 2513, terzo comma, del codice civile, si intendono rurali.